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Versione completa: ISTITUZIONE SERVIZIO GARE-APPALTI E CONTRATTI
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In un Comune  con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, privo di dirigenza, la  Giunta Comunale ha riorganizzato la macrostruttura dell’ente  e  ha provveduto a ridefinire   il nuovo assetto organizzativo dell’ente,  provvedendo tra l’altro all’istituzione del  servizio gare, appalti e contratti.
Successivamente  una direttiva del Segretario comunale  ha  impartito istruzioni, in via sperimentale, delle fasi operative preordinate all'espletamento delle procedure di gara,con la  quale sono state  attribuite ai Responsabili di Settore esclusivamente  le fasi  di :

Predisposizione capitolato, procedure di costi da porre a base di gara, verifica e attestazione della disponibilità di risorse ai fini della prenotazione di impegno di spesa a garanzia della procedura, richiesta di CIG;

Richiesta di avvio/espletamento gara  con  allegata documentazione necessaria

Rimanendo in capo al Responsabile dell’Ufficio Gare e Contratti tutte le altri fasi: predisposizione disciplinare e bando di gara, determina a contrarre, nomina Commissione di gara, valutazione offerte , aggiudicazione provvisoria e definitiva … ……. anche stipula del contratto.
Il Responsabile del Settore del Settore viene privato dei compiti attributi  dai comma 2  e 3 dell’articolo 107 del TUEL. 2.
Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108.
3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco

QUESITO:
IL SERVIZIO DI GARE , APPALTI E CONTRATTI DOVREBBE PROCEDERE ALL’ESPETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA E NON PRIVARE IL SETTORE  DEI COMPITI ISTITUZIONALI.
ALLA LUCE DELLE VIGENTI NORMATIVE  CHE OBBLIGANO I COMUNI  ALL’UTILIZZO DELLA   CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA O SERVIZIO ASSOCIATO GARE TRAMITE UNIONE DEI COMUNI
CHE SENSO HA QUESTO SERVIZIO ?????  E CHE RUOLO HANNO I RESIDUALI RESPONSABILI  DEI SETTORI??? COME POSSONO CONTINAURE AD ESPLETARE I LORO COMPITI ISTUTUZIONALI??
Non vi sono profili di illegittimità a parere di chi scrive, in quanto una parte delle competenze dirigenziali in materia di gare sono state assegnate ad un dirigente/responsabile. Il divieto legislativo citato riguarda la impossibilità di assegnare tali compiti a soggetti diversi dai dirigenti/responsabili.
Ovviamente le nuove regole adottate dal comune devono raccordarsi con le previsioni per cui i comuni non capiluogo devono aderire alle centrali uniche di committenza. Per cui esse si applicano esclusivamente per quelle gare di importo inferiore alla soglia fissata dal legislatore.
I dirigenti/responsabili svolgeranno le attività richieste dal quadro delle attribuzioni previsto dall'ente.
Arturo Bianco
Ritengo,invece, che esistano motivi di illegittimità derivanti dal sovrapposizione di compiti  che dovrebbero essere in capo al Responsabile unico del procedimento, che deve essere unico per le diverse fasi dell'affidamento,sulla scorta della determinazione  dell'ANAC n. 11 del 23.09.2015.
Non è possibile affidare  la redazione del solo Capitolato all'unità organizzativa responsabile e tutte le altri fasi al Responsabile dell'Ufficio gare.
Chi risulterà individuato responsabile del procedimento  della procedura?????
La materia va rivista alla luce del nuovo codice degli appalti.
per il periodo precedente riconfermo il mio giudizio
Arturo Bianco
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