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Versione completa: COSTITUZIONE FONDO 2016 E RIA
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FONDO 2016
Come previsto dall’art. 1 comma 236 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), l’ammontare complessivo del salario accessorio:
– non può essere superiore all’importo del 2015;
– va ridotto automaticamente in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.
QUESITO
E’ POSSIBILE  incrementare il fondo del salario accessorio per il valore della retribuzione individuale di anzianità (Ria)  e degli assegni “ad personam” del personale cessato.
Le risorse proveniente dalla RIA e dagli assegni ad personam del personale cessato vanno ad aumentare la parte stabile del fondo per la contrattazione decentrata.
Se con queste risorse si supera il tetto del fondo 2015 occorre operare una decurtazione in modo da restare entro tale tetto; la decurtazione può essere effettuata anche sulla parte variabile del fondo, visto che il tetto deve essere calcolato complessivamente.
Ovviamente una volta restati nel tetto del 2015 si devono fare le decurtazioni relative alla eventuale diminuzione del personale in servizio, anche tenendo conto delle capacità di assunzione
Arturo Bianco
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