10-03-2016, 10:17
FONDO 2016
Come previsto dall’art. 1 comma 236 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), l’ammontare complessivo del salario accessorio:
– non può essere superiore all’importo del 2015;
– va ridotto automaticamente in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.
QUESITO
E’ POSSIBILE incrementare il fondo del salario accessorio per il valore della retribuzione individuale di anzianità (Ria) e degli assegni “ad personam” del personale cessato.
Come previsto dall’art. 1 comma 236 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), l’ammontare complessivo del salario accessorio:
– non può essere superiore all’importo del 2015;
– va ridotto automaticamente in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.
QUESITO
E’ POSSIBILE incrementare il fondo del salario accessorio per il valore della retribuzione individuale di anzianità (Ria) e degli assegni “ad personam” del personale cessato.