09-03-2016, 18:55
in un articolo su sole 24ore di maggio 2015 si afferma:
Ai dipendenti che i Comuni hanno distaccato presso gli uffici dei giudici di pace non possono essere corrisposte l'indennità di comparto, che spetta ai dipendenti degli enti locali, e quella di amministrazione, che spetta ai dipendenti dei ministeri. Il parere Aran n. 1516 dello scorso 30 aprile ricorda che nel caso di comando a questi dipendenti può essere riconosciuta l'indennità di amministrazione, con oneri che vanno posti a carico dell'ente utilizzatore, quindi del ministero. Ma si deve subito sottolineare che non è questo il caso dei dipendenti in distacco presso gli uffici dei giudici di pace, in quanto tutti gli oneri sono a carico dei Comuni. È evidente il rischio di sperequazione, con tutte le possibili conseguenze. Il parere chiarisce inoltre che a questi dipendenti possono essere attribuiti i buoni pasto se sono previsti nel Comune (in base al dettato contrattuale non sono obbligatori).
Chiedo se vi sono ulteriori pareri e se è possibile visionare il parere integrale dell'ARAN
Grazie
Ai dipendenti che i Comuni hanno distaccato presso gli uffici dei giudici di pace non possono essere corrisposte l'indennità di comparto, che spetta ai dipendenti degli enti locali, e quella di amministrazione, che spetta ai dipendenti dei ministeri. Il parere Aran n. 1516 dello scorso 30 aprile ricorda che nel caso di comando a questi dipendenti può essere riconosciuta l'indennità di amministrazione, con oneri che vanno posti a carico dell'ente utilizzatore, quindi del ministero. Ma si deve subito sottolineare che non è questo il caso dei dipendenti in distacco presso gli uffici dei giudici di pace, in quanto tutti gli oneri sono a carico dei Comuni. È evidente il rischio di sperequazione, con tutte le possibili conseguenze. Il parere chiarisce inoltre che a questi dipendenti possono essere attribuiti i buoni pasto se sono previsti nel Comune (in base al dettato contrattuale non sono obbligatori).
Chiedo se vi sono ulteriori pareri e se è possibile visionare il parere integrale dell'ARAN
Grazie