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Versione completa: utilizzo resti anni 2014-2013 per assunzioni con procedure ordinarie
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Premessa
Questo Comune nell'ambito  della programmazione del fabbisogno di personale 2014/2016, ha previsto per l'annualità 2014, la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di Istruttore Direttivo Contabile di  categoria D1;
- dopo aver svolto, con esito negativo, gli adempimenti preliminari alle ordinarie procedure di assunzione di cui all'articolo  34 bis Dlgs 165/2001 e la mobilità volontaria,  è stato indetto pubblico concorso;
- la procedura concorsuale non è stata conclusa entro la data del 31 dicembre 2014, risultando, a tale data, nella fase dell'istruttoria delle domande di partecipazione;
ALLA LUCE:
- della legge di stabilità 2015, in particolare l’Art.1 comma 424 Legge n. 190 del 23.12.2014, ai sensi del quale  <<Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle>>;
- della  circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 30/01/2015, che ha precisato, tra l’altro, che <<la percentuale di turn over legata alle facoltà di assunzioni, deve essere destinata in via prioritaria, all’immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate al primo gennaio 2015>>;
- della deliberazione n. 19 adottata dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, depositata in data 16 giugno 2015, in materia di assunzioni e mobilità;
è stata disposta, nel corso del 2015, la revoca della selezione e di tutti gli atti connessi.
Essendosi espressi numerosi esperti in materia di personale, sulla possibilità prevista dall'articolo 3, comma 5, quinto periodo, del DL  90/2014, come modificato da dl 78/2015, di utilizzare le residue capacità assunzionali del 2013 e 2014 per assunzioni con procedure ordinarie,  si chiede un parere in merito a tale possibilità, più precisamente:
- considerato che l'Ente ha a disposizione resti riferiti agli anni 2014 e 2013 che consentirebbero di assumere un'unità;
- che l'Ente non dispone di graduatorie, riferite alla stessa figura professionale, conclusesi entro il 2014;
si chiede se sia possibile utilizzare detti resti, riferiti agli anni 2013-2014, nel 2016, nel senso di poterli inserire nella programmazione del fabbisogno del personale del triennio 2016/2018, annualità 2016, prevedendo la copertura del posto con procedure ordinarie (nuovo concorso pubblico o convenzione con altri Enti per utilizzo di graduatorie).

Si ringrazia anticipatamente.
La risposta è positiva; non si condivide la scelta compiuta dall'ente di revocare nell'anno 2015 la procedura avviata. La deliberazione 26/2015 della sezione autonomie della Corte dei Conti consente di utilizzare i risparmi delle cessazioni degli anni precedenti (entro il tetto del triennio come previsto dal DL n. 90/2014 per come modificato dal DL n. 78/2015) alle assunzioni con procedure ordinarie. Peraltro l'assunzione era prevista nella programmazione dell'anno.
Oggi è opportuno rifare la procedura di cui all'articolo 34 bis del Dlgs n. 165/2001 e quella di mobilità volontaria nel caso di indizione di nuovo concorso o di utilizzo, previa convenzione, di graduatoria di altro ente.
Ovviamente l'ente deve rispettare i vincoli dettati alle assunzioni, rispetto del patto, del tetto di spesa del personale e, sulla base delle indicazioni della Corte dei Conti, non aumento della incidenza della spesa del personale su quella corrente.
Cordiali saluti
Arturo Bianco
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