11-02-2016, 00:13
Un dipendente comunale è stato arrestato nell'ambito di un'operazione antimafia per reato commesso quando ricopriva in convenzione la carica di capo dell'area tecnica in altro Comune. Di conseguenza, è stato sottoposto dal Comune titolare a sospensione obbligatoria dal servizio in presenza di misura di custodia cautelare. Poichè il tribunale del riesame lo ha rimesso in libertà, la sospensione è cessata e reintegrato in servizio. L’UPD ha quindi (dopo la cessazione della sospensione obbligatoria) avviato il procedimento disciplinare che è stato contestualmente sospeso fino alla pronuncia della sentenza definitiva.
Su richiesta del Comune in cui il dipendente presta servizio (sempre nell'area tecnica, ma non più come responsabile di area) è stata trasmessa copia della sentenza di condanna di primo grado a 7 anni di reclusione, oltre a interdizione perpetua dai pubblici uffici e interdizione legale per il reato di cui agli artt. 110 e 416 bis. Attualmente è in corso di svolgimento il processo d'appello.
Mi chiedo se :
- se sia corretto ritenere integrata l’ipotesi della sospensione obbligatoria per cinque anni ex art. 94 tuel in combinato disposto con l’art. 59 Tuel e in base all’art. 5 comma 4 del CCNL 2008;
- se, ricorrendo la suddetta ipotesi di sospensione obbligatoria, sia necessario riaprire o meno il procedimento disciplinare avviato al tempo o in considerazione del disposto dell’art. 55 ter comma 1, d.lgs 165/2001 possa attendersi la conclusione del giudizio penale, salva l’adozione dell’indicata misura cautelare.
Su richiesta del Comune in cui il dipendente presta servizio (sempre nell'area tecnica, ma non più come responsabile di area) è stata trasmessa copia della sentenza di condanna di primo grado a 7 anni di reclusione, oltre a interdizione perpetua dai pubblici uffici e interdizione legale per il reato di cui agli artt. 110 e 416 bis. Attualmente è in corso di svolgimento il processo d'appello.
Mi chiedo se :
- se sia corretto ritenere integrata l’ipotesi della sospensione obbligatoria per cinque anni ex art. 94 tuel in combinato disposto con l’art. 59 Tuel e in base all’art. 5 comma 4 del CCNL 2008;
- se, ricorrendo la suddetta ipotesi di sospensione obbligatoria, sia necessario riaprire o meno il procedimento disciplinare avviato al tempo o in considerazione del disposto dell’art. 55 ter comma 1, d.lgs 165/2001 possa attendersi la conclusione del giudizio penale, salva l’adozione dell’indicata misura cautelare.