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Versione completa: Sentenza di condanna primo grado
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Un dipendente comunale è stato arrestato nell'ambito di un'operazione antimafia per reato commesso quando ricopriva in convenzione la carica di capo dell'area tecnica in altro Comune. Di conseguenza, è stato sottoposto dal Comune titolare a sospensione obbligatoria dal servizio in presenza di misura di custodia cautelare. Poichè il tribunale del riesame lo ha rimesso in libertà, la sospensione è cessata e reintegrato in servizio. L’UPD ha quindi (dopo la cessazione della sospensione obbligatoria) avviato il procedimento disciplinare che è stato contestualmente sospeso fino alla pronuncia della sentenza definitiva.
Su richiesta del Comune in cui il dipendente presta servizio (sempre nell'area tecnica, ma non più come responsabile di area) è stata trasmessa copia della sentenza di condanna di primo grado a 7 anni di reclusione, oltre a interdizione perpetua dai pubblici uffici e interdizione legale per il reato di cui agli artt. 110 e 416 bis. Attualmente è in corso di svolgimento il processo d'appello.
Mi chiedo se :
- se sia corretto ritenere integrata l’ipotesi della sospensione obbligatoria per cinque anni ex art. 94 tuel in combinato disposto con l’art. 59 Tuel e in base all’art. 5 comma 4 del CCNL 2008;
- se, ricorrendo la suddetta ipotesi di sospensione obbligatoria, sia necessario riaprire o meno il procedimento disciplinare avviato al tempo o in considerazione del disposto dell’art. 55 ter comma 1, d.lgs 165/2001 possa attendersi la conclusione del giudizio penale, salva l’adozione dell’indicata misura cautelare.
A parere di chi scrive ricorrono gli estremi per la irrogazione della sospensione obbligatoria e che, una volta che il procedimento disciplinare sia stato sospeso in attesa della sentenza definitiva, lo stesso debba restare sospeso.
Arturo Bianco
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