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Versione completa: procedimento disciplinare
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Il giudice del lavoro ha dichiarato nullo il procedimento disciplinare e la sanzione del licenziamento applicata ai sensi dell'art.55 quater lett.b) e c) per violazione dei termini di difesa ( il dipendente è stato sentito dopo 10 giorni anziche 20) e ha ordinato il reintegro e l'indennizzo,applicando sostanzialmente l'art.18, comma 1°. Ora io mi chiedo se sia giusto assimilare le ipotesi di nullità ivi contemplate ( ben più gravi) con la violazione di un termine che non avrebbe in ogni caso potuto modificare il dato oggettivo e la cui sanzione è prevista dalla legge quasi in automatico! La forma non può sostituire la sostanza!
Può apparire discutibile la scelta del giudice di dichiarare la nullità del provvedimento disciplinare per la mancata convocazione del dipendente entro il termine fissato, ma il legislatore espressamente stabilisce che questa violazione sia sanzionata con la illegittimità della sanzione.
In questi casi occorre aprire un procedimenti disciplinare nei confronti di coloro che sono responsabili del mancato rispetto del termine.
Arturo Bianco
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