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Versione completa: Fondo Salario Accessorio ed eventuali decurtazioni
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In base al CCNL 1.4.1999 art. 17, comma 1, lett. c)...
per il finanziamento della retribuzione delle posizioni organizzative, come si devono comportare a vostro giudizio i "Comuni di minori dimensioni demografiche di cui all’art. 11" del CCNL 31.3.1999?
Visto che nel medesimo articolo si fa rientrare tale finanziamento "nell’ambito delle risorse finanziarie ivi previste a carico dei rispettivi bilanci" i comuni di cui sopra devono ugualmente provvedere alla istituzione di un fondo a parte e alla contestuale decurtazione del Fondo Salario Accessorio dei dipendenti e di quello per Lavoro Straordinario in base all'attribuzione negli anni degli incarichi di P.O.?
Saluti
D.V.
Buongiorno dott. Bianco!
Sarei felice e sollevato nel conoscere la sua opinione al riguardo.
La mia domanda nasce dalla constatazione che molti colleghi, vuoi per convinzione personale o perché supportati dal consiglio di alcuni relatori, continuano a sostenere che in fase di ricostruzione dei fondi del salario accessorio dei dipendenti, si debba procedere alla decurtazione del fondo dipendenti per la parte del salario accessorio prima liquidato al personale che dopo il ccnl 31.3.1999 è stato incaricato di P.O.
La cosa inoltre deve essere ripetuta anche per gli anni successivi ogni qual volta si procede ad un incarico di P.O.
Al contrario, io ritengo che il finanziamento della Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato delle P.O. individuate già subito dopo il ccnl 31.3.1999, come anche ribadito nel successivo ccnl 1.4.1999, debbano trovare il loro finanziamento esclusivamente all'interno del bilancio. Per tale motivo non trovo corretto la contestuale decurtazione del fondo salario accessorio dei dipendenti.
Mi rimane invece il dubbio sulla decurtazione del fondo lavoro straordinario.

In attesa di una sua cortese opinione, la saluto.
D.V.
Rispondo che il salario accessorio delle posizioni organizzative nei comuni privi di dirigenti va finanziato dal bilancio e non dal fondo. In assenza di normative contrattuali chiare l'ARAN ritiene che dal fondo per le risorse decentrate vadano sottratte le risorse che erano utilizzate per il pagamento del salario accessorio di questi dipendenti (ovviamente ad eccezione di quelle necessarie per l'indennità di comparto e per le progressioni orizzontali). Eguale taglio va fatto sul fondo per il lavoro straordinario per le quote in godimento da parte dei responsabili.
Ricordo che in questi enti per la sezione autonomie della Corte dei Conti delibera 26/2014 non si può superare, in presenza del tetto e del taglio del fondo per la contrattazione decentrata, il tetto dei compensi corrisposti a questo titolo nell'anno di riferimento, cioè il 2010 per il periodo 2011/2014 ed il 2015 per il 2016.
Cordiali saluti
Arturo Bianco
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