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Versione completa: PAGAMENTI SENZA INCASSI
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La copertura finanziaria della spesa finanziata con entrate aventi destinazione vincolata si realizza allorché l’entrata sia stata accertata, a cura del Responsabile di settore, ai sensi dell’art. 179 del TUEL e del punto 3.1 All. 4/2 Dlgs 118/2011 e smi.
Supponiamo che l’Ufficio preposto effettua una determina di accertamento per condono edilizio di € 1.000.000  da in cassare in tre anni 2016.2017-2018. Con le nuove norme sulla contabilità potenziata è possibile effettuare impegni – liquidazioni e pagamenti  sul solo accertamento anche se non sono stati incassati? Se si/no perché? Grazie
L’impegno ed il pagamento di spese finanziate con entrate vincolate (o a specifica destinazione), al verificarsi del solo accertamento di esse (ancorché non opportuno in termini di mantenimento degli equilibri finanziari e di cassa), era possibile e legittimo nel vecchio ordinamento contabile ed è ancora possibile e legittimo nel nuovo.
Nel vecchio ordinamento contabile l’unica cautela era rappresentata, segnatamente per le entrate una tantum o aleatorie vincolate (proventi edilizi, contravvenzionali, ecc) e non vincolate (entrate da evasione, ecc), dal principio contabile n.2 che ne prevedeva l’accertamento a misura dell’incasso; quindi, le spese che si pagavano avevano già avuto copertura di cassa (oltre che di competenza) e nella prassi le ragioneria vistavano solo provvedimenti di impegno a fronte di somme accertate e incassate.
Nel nuovo ordinamento contabile (che reca il divieto generale di accertare per cassa le entrate) la cautela specifica è invece rappresentata dalla costituzione in uscita del F.C.D.E. a fine di tenere conto delle quote di entrata non riscuotibili o difficile/dubbia esazione; per cui una volta accertata l’entrata vincolata per intero (sulla base della sua scadenza/esigibilità, in base a ruoli, liste di carico, provvedimenti, ecc.), si potrà tranquillamente impegnare, liquidare e pagare le spese correlate, ma pur sempre nel limite delle somme stanziate in spesa considerando la “svalutazione dei crediti” di cui al predetto FCDE.

Pertanto, la risposta è positiva e i motivi sono quelli di cui alla argomentazioni testé riportate; l’importante è che il FCDE sia calcolato correttamente e su serie storiche attendibili.

G.C.
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