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Versione completa: NOMINA CATEGORIA C POSIONE ORGANIZZATIVA
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In un Comune con popolazione superiore ai 5.000,00 abitanti privo di dirigenti il Sindaco ha conferito ad interim la responsabilità del Settore Tecnico ad una Categoria C (Geometra), pur in presenza di ulteriori  profili professionali Architetto Cat. D3 e Geometra Cat. D1 facendo rinvio ad un articolo del Regolamento degli Uffici e Servizi approvato nel 2000, che  testualmente recita:
1. La responsabilità di un Settore in caso di vacanza o di assenza del titolare, può essere assegnata "ad interim", per un periodo di tempo determinato, eventualmente rinnovabile, ad altro personale di pari categoria.
2. In caso di vacanza o di assenza del responsabile, alle condizioni indicate nel successivo articolo 42, le mansioni relative possono anche essere transitoriamente assegnate a dipendenti di categoria immediatamente inferiore.
3. L'esercizio temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva delle stesse, ma soltanto il diritto al trattamento economico corrispondente all'attività svolta per il periodo di espletamento delle medesime.

disattendo il comma 3 dell'articolo 11 del nuovo ordinamento professionale del Ccnl 31/3/1999.

E’ LEGITTIMA LA NOMINA DI PERSONALE DI  CATEGORIA C IN PRESENZA DI CATEGORIE D????
Da ultimo il parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Molise n. 195 ribadisce che è da considerare illegittimo il conferimento di incarichi di posizione organizzativa a dipendenti di categoria C in enti in cui vi sono dipendenti di categoria D. Tale illegittimità è evidenziata dall'Aran anche nel caso in cui nell'area non vi siano dipendenti di categoria D. E non possono essere all'uopo invocate le norme dell'articolo 15 del CCNL 22.1.2004 sul conferimento di incarichi di posizioni organizzative ai dipendenti apicali
Arturo Bianco
Nel mio Comune - sul presupposto che l'area di vigilanza è organizzata come "corpo di polizia municipale", nel quale al momento non esistono dipendenti inquadrati o inquadrabili nella categoria D, per carenza dei requisiti - si procede, da anni ormai, al conferimento dell'incarico di PO a dipendenti di categoria C con qualifica di vigile urbano. Sporadicamente anche ad incarichi di PO a dipendenti di categoria D di altri Comuni, con rimborso di spese, maggiorazione oraria settimanale (12 ore) per tutto il periodo dell'incarico, indennità di posizione e risultato.
Cosa questa che, essendo poco conveniente, ha indotto l'amministrazione a conferire reiteratamente l'incarico a vigili in categoria C, nonostante che in altre aree dell'ente esistessero numerosi altri dipendenti, peraltro mai interpellati sulla loro eventuale disponibitità.
Gli atti motivano la scelta (politica) sul fatto che, a giudizio di chi li adotta, "non esistono nell'ente altri dipendenti idonei a svolgere la funzione".
Sulla questione chiedo il cortese ed autorevole parere del dr. Bianco, ma anche di altri esperti in materia, tenendo conto che a mio modesto avviso la Giunta o il Sindaco non sono abilitati ad esprimere un giudizio di idoneità a volgere le funzioni di P.O. dell'area vigilanza: al massimo possono conferire la consulenza ad una commissione tecnica che, esaminati i curricula e gli interessati interni in categoria D, avrebbe offerto al sindaco idonee pezze giustificative per il conferimento dell'incarico di PO dell'area di vigilanza.

grazie  
  
Si ricorda che il conferimento di incarichi di posizione organizzativa a dipendenti di categoria C deve essere considerato come illegittimo.
Nel caso di corpo di polizia locale, intendendo come tale esclusivamente quello costituito come tale ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 65/1986, quindi quelli in cui vi sono almeno 7 vigili, la giurisprudenza prevalente ha ritenuto che il comandante debba essere un appartenente allo stesso corpo e che deve essere inquadrato nella stessa categoria degli altri responsabili. Sulla base delle previsioni del comma 221 della legge n. 208/2015, cd di stabilità 2016, tale previsione dovrebbe essere superata.
Il sindaco, nel conferire l'incarico, deve motivare le ragioni per le quali sceglie il soggetto; tra tali motivazioni vi è sicuramente quella della competenza professionale in relazione agli obiettivi dell'ente, ai sensi delle previsioni del D.Lgs. n. 267/2000.
Arturo Bianco
Grazie. Non avevo dubbi, ma il suo cortese parere è per me autorevole certezza.
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