A seguito della pubblicazione sul portale
http://www.mobilita.gov.it delle Liste per profilo dei dipendenti destinatari di procedura di mobilità per gli Enti di area vasta ed in virtù di quanto stabilito dal DECRETO MINISTERIALE 14 SETTEMBRE 2015, come deve "praticamente" comportarsi un Ente che deve assumere rispettando i vincoli di cui all'art. 1, commi 424 e 425, della legge 190/2014 e art. 7, comma 2-bis, del decreto-legge 192/2014).
Si deve fare un bando di mobilità e quindi attivare una procedura selettiva destinata a chi? Al personale di Area Vasta in generale o al personale della suddetta lista?
Un comune o altro ente locale di regione a statuto ordinario deve inserire nel portale della FFPP i profili e le categorie del personale che intende assumere utilizzando le capacità assunzionali del 2015 e deve inserire anche i posti di vigile urtano vacanti in dotazione organica che intende coprire. Non è consentito dal DPCM citato fare alcun bando di mobilità neppure se riservato al personale degli enti di area vasta o addirittura al personale degli enti di area vasta in sovrannumero.
Arturo Bianco
nel mio comune, utilizzando le capacità assunzionali, stanno procedendo al concorso pubblico per il comandante PM. chiedo: è possibile ed è legittimo ?
Se il comune è di una regione a statuto ordinario la scelta è assolutamente illegittima e l'assunzione è nulla. Se il comune è in una regione a statuto ordinario ci sono dei dubbi sulla vigenza del divieto. A parere di chi scrive lo stesso non è applicabile
Arturo Bianco
Vorrei capire se ho capito bene: "la schelta è illegittima e l'assunzione è nulla nelle regioni a statuto ordinario; ci sono dubbi sul divieto nelle regioni a statuto speciale; il parere del dr. Bianco è che il divieto non è applicabile alle regioni a statuto speciale"?
Se è così, dove sta lo Stato unitario che concorre al risanamento (unitario) della finanza pubblica italiana ?
Non so dove stia lo Stato unitario, scherzo ovviamente. So che vi sono regioni a statuto speciale e che il DL n. 78/2015 come convertito n legge espressamente al comma 7 dell'articolo 5 ci dice che: "Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3". La regione Sardegna ha nei giorni scorsi con una propria legge dichiarato questa disposizione non applicabile nella stessa (scelta peraltro a mio avviso non necessaria).
Arturo Bianco