Alla luce di quanto statuito dall’art.20 c.1 del d.lgs.n.150/2009 è corretto considerare la quota del fondo produttività destinata al finanziamento di progressioni orizzontali tra le poste che garantiscono il rispetto della previsione normativa di cui all’art.40 c.3 bis terzo capoverso del d.lgs.165/2001 “A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato” ?
Al momento attuale non vi sono indicazioni né di conferma né di smentita della prospettazione per cui le risorse per le progressioni orizzontali possano essere considerate come salario destinato alla performance individuale. Vi sono solamente opinioni. Evidenzio che comunque la questione è attualmente priva di impatto concreto in quanto la prevalenza delle quote di salario accessorio collegato alla performance nel trattamento economico accessorio costituisce una norma non immediatamente applicabile, essendo da considerare rinviata al nuovo contratto nazionale
Arturo Bianco