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Versione completa: deroga facoltà assunzionali ex DM 14/9/15
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Secondo l'articolo 1, comma 424, L.190/2014, "Le regioni e gli enti  locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unita' soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilita'.(..) Esclusivamente per le finalita' di ricollocazione  del  personale  in mobilita' le regioni e gli enti locali destinano, altresi', la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario.(..)"

Il DM 14/9/2015 all'art. 5 comma 1 recita "Dopo l'inserimento degli elenchi di cui all'art. 4 ed entro i trenta giorni successivi al 31 ottobre 2015, le regioni e gli enti locali, inclusi gli enti pubblici non economici da essi dipendenti e gli enti del Servizio sanitario nazionale, esclusi gli enti di area vasta, inseriscono nel PMG, con le modalità ivi indicate, i posti disponibili in base alle proprie facoltà di assumere, distinti per funzioni e per aree funzionali e categorie di inquadramento, nonché i posti disponibili, anche in deroga alle proprie facoltà di assumere, purché siano garantiti il rispetto del patto di stabilità interno negli esercizi 2015 e 2016 e la sostenibilità di bilancio, nei ruoli della polizia municipale degli enti locali, riservati al personale di polizia provinciale, per gli anni 2015 e 2016. Entro il 31 gennaio 2016 provvedono all'aggiornamento dei posti disponibili per l'anno 2016. L'inserimento costituisce adempimento dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 424."

Cosa si intende per deroga alle proprie facoltà assunzionali?
Faccio un esempio:
ho avuto nel 2014 cessazioni per 100
le mie capacità assunzionali nel 2015 corrispondono al 60%, quindi 60
secondo il comma 424 posso utilizzare per i dipendenti soprannumerari delle provincie non solo 60, ma anche 40, ovvero la restante percentuale.

Secondo il DM devo destinare ai dipendenti soprannuemrari delle province i posti disponibili in base alla mia facoltà di assumere, e i restanti posti diponibili nei ruoli della polizia provinciale, anche in deroga alla mia facoltà di assumere; chiedo:
-  posso destinare al personale soprannumerario delle province non polizia provinciale 100 e assumere polizia provinciale senza considerare i risparmi da cessazioni ma solo patto di stabilità e bilancio, oppure
- devo destinare al personale soprannumerario delle province non polizia provinciale 60 e il restante 40 solo per la polizia provinciale?

Nel mio ente la questione assume particolare rilevanza in quanto il personale della pm è stato totalmente trasferito all'Unione dei comuni.
Sulla base del "combinato disposto" della legge di stabilità 2015 e del DPCM 14 settembre 2015 per le assunzioni del personale in sovrannumero degli enti di area vasta si può sforare il tetto di spesa per le nuove assunzioni ed arrivare ad utilizzare tutti i risparmi derivanti dalle cessazioni. Possibilità particolarmente utile alla luce della considerazione che il salario accessorio in godimento da parte del personale degli enti di area vasta in sovrannumero deve essere compreso negli oneri per le assunzioni. In aggiunta, sulla base delle previsioni del DL n. 78/2015, gli oneri per le assunzioni del personale in sovrannumero delle polizie provinciali non entrano nel tetto di spesa per le assunzioni e sono consentite se il comune ha rispettato il patto e se ha la sostenibilità di tali oneri nel proprio bilancio
Arturo Bianco
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