All’incremento di cui all’art. 6 del CCNL 5/10/2001 pari a € 340,86 si fa fronte utilizzando le risorse decentrate stabili di cui all'art. 31 c. 2 del CCNL 22/01/2004 oppure quelle provenienti dal bilancio dell’ente?
La dichiarazione congiunta n. 19 allegata al CCNL 22.1.2004 ci dice espressamente che devono essere necessariamente finanziate dalla parte stabile del fondo oltre alla indennità di comparto, progressioni orizzontali etc anche "l'incremento indennità del personale educativo degli asili nido, di cui all’art.31, comma 7, secondo periodo, del CCNL del 14.9.2000 e art. 6 del CCNL del 5.10.2001".
Arturo Bianco
Si chiede se i collaboratori educativi assistenziali (cat. giuridica B3 ex 5° liv.) possono essere considerati “personale dipendente dagli enti locali addetto, presso scuole statali o comunali, ad attività scolastiche integrative o di doposcuola”( Art. 7 ccnl 5/10/2001) e se a questi lavoratori può esser riconosciuta l’indennità che ad oggi viene riconosciuta al personale educativo degli asili nido.
La indennità è riconosciuta in modo specifico al personale educativo degli asili nido e non è estensibile ad altre figure professionali quali quella indicata nel quesito.
Arturo Bianco
La ringrazio per le risposte avute, come al solito molto puntuali, ma vorrei capire cosa intende l'art. 7 ccnl 5/10/2001 sotto riportato quando parla di personale comunale addetto, presso le scuole statali o comunali, ad attività scolastiche integrative o di doposcuola. Con la locuzione “personale addetto” il CCNL a chi si riferisce?
I collaboratori educativi assistenziali (cat. giuridica B3 ex 5° liv.) possono essere considerati “personale addetto”?
Art. 7 ccnl 5/10/2001 -
Disposizione per il personale della scuola
1. La disciplina degli articoli 32 bis e 33 del CCNL del 14.9.2000 si applica anche nei confronti del personale dipendente dagli enti locali addetto, presso scuole statali o comunali, ad attività scolastiche integrative o di doposcuola
Si chiede se i collaboratori educativi assistenziali (cat. Giuridica B3 ex 5° liv.) possono essere considerati “personale dipendente dagli enti locali addetto, presso scuole statali o comunali, ad attività scolastiche integrative o di doposcuola”( Art. 7 ccnl 5/10/2001).
Pertanto se a questi lavoratori possa essere riconosciuta l’indennità che ad oggi viene riconosciuta al personale educativo degli asili nido.
La formula è generica e vuole dare una copertura giuridica a condizioni che possono essere maturate nelle singole amministrazioni, ma non consente ad avviso di chi scrive la estensione della ricordata indennità.
Arturo Bianco