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Versione completa: Mobilità per polizia provinciale
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Avendo l'Ente la necessità di reclutare, con urgenza, la figura di Responsabile del Servizio Polizia Locale e visti i limiti e le preclusioni imposte dal D.L. 78/2015, secondo voi è immaginabile, prima della data del 31/10/2015, pubblicare un avviso di mobilità volontaria la cui partecipazione andrebbe riservata unicamente ai dipendenti appartenenti ai corpi di polizia provinciale?

Attesa l'impossibilità di utilizzare qualsiasi altro istituto contrattuale, ivi comprese le assunzioni flessibili, quale potrebbe essere un'alternativa?
Non sembra esservi la possibilità di dare corso ad una mobilità volontaria riservata al personale della polizia provinciale prima della data entro cui si dovrebbe avere la indicazione dei vigili provinciali che sono stati dichiarati in sovrannumero. Si deve pervenire a questa conclusione sulla base delle indicazioni contenute nel parere n. 19/2015 della sezione autonomie della Corte dei Conti che limita il ricorso alla mobilità volontaria al personale dichiarato in sovrannumero. Si deve ricordare che la circolare 1/2015 della Funzione Pubblica e degli Affari regionali consentiva tale mobilità attingendo a tutto il personale degli enti di area vasta.
Sicuramente il comune può stipulare una convenzione per l'assegnazione in comando di personale appartenente alla polizia provinciale.
Si deve inoltre ritenere legittima la possibilità di dare corso alla gestione associata attraverso la stipula di una convenzione ex articolo 30 DLgs n. 267/2000 e/o il ricorso alla unione dei comuni.
Arturo Bianco
E nell'ipotesi in cui non si riesca ad addivenire alla gestione associata ex art. 30?
può oggi un comune superiore a 10.000 abitanti completare la procedura concorsuale ed assumetre in organico il responsabile della P.M., per i vincoli nelle assunzioni previsti in relazione alla mobilità del personale delle Provincia dichiarato i soprannumero ?
A mio avviso le uniche possibilità di dare soluzione alla possibilità di avere il comandante della polizia locale sono la utilizzazione di personale della polizia provinciale, la convenzione ex articolo 14 CCNL 22.1.2004, la convenzione ex articolo 30 TUEL o il comando. Si può anche dare corso, nei limiti di cui all'articolo 52 del DLgs n. 165/2001, al conferimento di mansioni superiori nelle more della assunzione di personale della polizia provinciale.
Non vi sono spazi per completare le procedure concorsuali di assunzione del responsabile della polizia locale, neppure se tale procedura fosse finanziata da cessazioni del 2011, 2012 e 2013, sulla base delle previsioni dettate dal DL 78/2015.
Queste disposizioni non si applicano automaticamente nelle regioni a statuto speciale.
Arturo Bianco
ringrazio il dott. Bianco per la cortese attenzione. Purtroppo non tutti hanno tale interpretazione, che condivido integralmente.
Aggiungo a parziale correzione, sulla base delle indicazioni della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia, che neppure la convenzione ex articolo 14 CCNL 22.1.2004 è applicabile. Gli enti possono dare corso a convenzioni con le province per la utilizzazione di questo personale nelle more del trasferimento.
Arturo Bianco
E nell'ipotesi in cui la Provincia non dia riscontro, è possibile stipulare una convenzione ex art. 14 ccnl 2004 specificando che la stessa verrà a cessare all'atto del perfezionamento della procedura di cui al DL 78 del 2015 ed al DM del 14.09.2015?
Non posso che ricordare la deliberazione della sezione di controllo della Corte dei Conti della Lombardia in senso ostativo. Per cui consiglio di dare corso ove possibile alla convenzione ex articolo 30 DLgs n. 267/2000. La soluzione ipotizzata è da considerare, per lo meno, come border line
Arturo Bianco
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