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Versione completa: Assunzioni a t. indeterminato in programmazione 2015/2017
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Alla luce della interpretazione della Corte dei Conti Sezione Autonomie del comma 424 art. 1 L.190/2014 con delibera n.26 del 28/7/2015 e della modifica legislativa apportata dal nuovo D. L. n.78/2015, all’art. 4 comma 3 “Recupero resti cessazione triennio “, si chiede di voler esprimere suo illustre (dopo il suo ultimo del 23.7.2015) in merito all'utilizzo dei residui del turn-over relativo all’anno 2011, 2012 ( tenuto conto che questo ente non li ha utilizzati per il mancato rispetto del Patto di Stabilità), per assunzioni a T. indeterminato non soggette al vincolo del comma 424, art. 1 L.190/2014; ovvero se sia possibile programmare le stabilizzazioni ( in quanto in virtù di norma specialis) e l 'ampliamento orario di personale di ruolo precedentemente stabilizzato, con il budget delle cessazioni degli anni 2014/2015.
Altresì se la spesa delle stabilizzazioni, debba soggiacere al limite del 50% della spesa calcolata cumulativamente, e se comprensiva del budget negli anni 2014/2015.
Nel ringraziare anticipatamente si resta in attesa di cortese sollecito parere.
Dott Grazia Maria Giuffrè
Dopo il DL 78/2015 e il parere della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 26/2015, i resti non utilizzati delle cessazioni dal 2011 al 2013 possono essere utilizzati per nuove assunzioni con procedure ordinarie. Quindi anche per stabilizzazioni nei limiti dei tetti dettati dal DLgs n. 165/2001 e/o dal DL 101/2013, quindi destinando non più del 50% della spesa per le nuove assunzioni (sulla base del DL n. 101/2013 calcolato sommando la capacità di assunzione del 2013/2014/2017 e 2018.
Ricordo che la trasformazione a tempo pieno di posti in part time può essere effettuata anche a valere sul budget per le assunzioni del 2015 e 2016.
Arturo Bianco
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