09-08-2015, 08:29
12-08-2015, 07:02
Occorre in premessa chiarire se le Ipab è sulla base della sentenza della Corte Costituzione 7 aprile 1988, n. 396 e del dpcm 16 febbraio 1990, hanno natura giuridica di PA.
Nel caso in cui la specifica Ipab non deve essere considerate PA non vi sono problemi al conferimento di tale incarico.
Nel caso in cui la specifica Ipab deve essere considerata una PA, sulla base delle previsioni del DL n. 90/2014, si veda anche la circolare illustrativa della Funzione Pubblica, ai pensionati non possono essere conferiti incarichi di consulenza né incarichi dirigenziali. A parere di chi scrive l'incarico di assistenza dinanzi alla commissione provinciale di conciliazione, nel caso in cui non preveda il rilascio di pareri all'ente, può essere considerato un incarico professionale, assimilabile a quelli di rappresentanza in giudizio e quindi al di fuori del vincolo dettato dalla citata disposizione.
Arturo Bianco
Nel caso in cui la specifica Ipab non deve essere considerate PA non vi sono problemi al conferimento di tale incarico.
Nel caso in cui la specifica Ipab deve essere considerata una PA, sulla base delle previsioni del DL n. 90/2014, si veda anche la circolare illustrativa della Funzione Pubblica, ai pensionati non possono essere conferiti incarichi di consulenza né incarichi dirigenziali. A parere di chi scrive l'incarico di assistenza dinanzi alla commissione provinciale di conciliazione, nel caso in cui non preveda il rilascio di pareri all'ente, può essere considerato un incarico professionale, assimilabile a quelli di rappresentanza in giudizio e quindi al di fuori del vincolo dettato dalla citata disposizione.
Arturo Bianco