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Versione completa: assunzione vincitore concorso 2015
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il Comune è inferiore a 1000 abitanti, quindi non soggetto al patto, in regola con le spese del personale, con una cessazione maturata nel 2008; a marzo 2015 è stato indetto concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore tecnico geometra cat. C a tempo parziale e indeterminato, procedura avviata sulla base di programmazione del fabbisogno del personale agosto 2014 (prima dell’entrata in vigore della L.190/2014 art.1 comma 424), previo espletamento degli adempimenti art.34-bis D.Lgs. 165/2001, esperita la mobilità, risultata infruttuosa.

Visti i vincoli sulle assunzioni presso enti locali per il 2015 e 2016, di cui al citato comma 424, e Circ. F. Pubblica n.1/2015; vista la deliberazione Corte dei Conti n. 27/SEZAUT/2014 che richiama la deliberazione Sez. riunite Corte dei Conti n. 52/2010, in base alla quale “per gli enti non soggetti al patto di stabilità potevano essere ricoperte anche in anni successivi a quello immediatamente seguente tutte le cessazioni intervenute dal 2006 in poi”; vista la Deliberazione del 21 aprile 2015 n. 32/2015/PAR della Corte dei Conti Sez. Sardegna secondo cui “rimangono consentite le assunzioni a valere sui budget degli anni precedenti… Pertanto, qualora le cessazioni siano intervenute nel 2013, la capacità assunzionale del 2014, eventualmente rinviata nel 2015, non soggiace alle descritte limitazioni introdotte dalla L. n. 190/2014. “
vista la recente Deliberazione Corte dei Conti Sez. autonomie n.19/2015, si chiede di sapere:
- essendo stata ultimata nel corrente mese la suddetta procedura concorsuale, in base basata sui suddetti presupposti 2014, rispetto della spesa personale, cessazione 2008, se è possibile procedere nel 2015, all’assunzione del vincitore, ovvero quali procedure attuare in base alle disposizioni normative sul ricollocamento del personale delle province.
La risposta positiva è contenuta nella deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 26/2015. Se una assunzione è finanziata con cessazioni, trattandosi nel caso specifico di comune non soggetto al patto di stabilità, che sono intervenute nel 2013 o negli anni precedenti, siamo al di fuori dell'ambito di applicazione della legge n. 190/2014. I vincoli dettati da questa disposizione si applicano alle assunzioni che coprono cessazioni del 2014 e del 2015. Per cui la procedura può essere conclusa con l'assunzione del vincitore del concorso, sempre che l'ente sia nel possesso dei requisiti che consentono assunzioni di personale (con specifico riferimento al rispetto della spesa del personale del 2008, al rispetto dei tempi di pagamento, alla avvenuta rideterminazione della dotazione organica nell'ultimo triennio, alla assenza di personale in sovrannumero o eccedenza per come deve risultare da dichiarazione dell'ente, alla adozione del piano delle pari opportunità).
Arturo Bianco
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