22-07-2015, 21:35
il Comune è inferiore a 1000 abitanti, quindi non soggetto al patto, in regola con le spese del personale, con una cessazione maturata nel 2008; a marzo 2015 è stato indetto concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore tecnico geometra cat. C a tempo parziale e indeterminato, procedura avviata sulla base di programmazione del fabbisogno del personale agosto 2014 (prima dell’entrata in vigore della L.190/2014 art.1 comma 424), previo espletamento degli adempimenti art.34-bis D.Lgs. 165/2001, esperita la mobilità, risultata infruttuosa.
Visti i vincoli sulle assunzioni presso enti locali per il 2015 e 2016, di cui al citato comma 424, e Circ. F. Pubblica n.1/2015; vista la deliberazione Corte dei Conti n. 27/SEZAUT/2014 che richiama la deliberazione Sez. riunite Corte dei Conti n. 52/2010, in base alla quale “per gli enti non soggetti al patto di stabilità potevano essere ricoperte anche in anni successivi a quello immediatamente seguente tutte le cessazioni intervenute dal 2006 in poi”; vista la Deliberazione del 21 aprile 2015 n. 32/2015/PAR della Corte dei Conti Sez. Sardegna secondo cui “rimangono consentite le assunzioni a valere sui budget degli anni precedenti… Pertanto, qualora le cessazioni siano intervenute nel 2013, la capacità assunzionale del 2014, eventualmente rinviata nel 2015, non soggiace alle descritte limitazioni introdotte dalla L. n. 190/2014. “
vista la recente Deliberazione Corte dei Conti Sez. autonomie n.19/2015, si chiede di sapere:
- essendo stata ultimata nel corrente mese la suddetta procedura concorsuale, in base basata sui suddetti presupposti 2014, rispetto della spesa personale, cessazione 2008, se è possibile procedere nel 2015, all’assunzione del vincitore, ovvero quali procedure attuare in base alle disposizioni normative sul ricollocamento del personale delle province.
Visti i vincoli sulle assunzioni presso enti locali per il 2015 e 2016, di cui al citato comma 424, e Circ. F. Pubblica n.1/2015; vista la deliberazione Corte dei Conti n. 27/SEZAUT/2014 che richiama la deliberazione Sez. riunite Corte dei Conti n. 52/2010, in base alla quale “per gli enti non soggetti al patto di stabilità potevano essere ricoperte anche in anni successivi a quello immediatamente seguente tutte le cessazioni intervenute dal 2006 in poi”; vista la Deliberazione del 21 aprile 2015 n. 32/2015/PAR della Corte dei Conti Sez. Sardegna secondo cui “rimangono consentite le assunzioni a valere sui budget degli anni precedenti… Pertanto, qualora le cessazioni siano intervenute nel 2013, la capacità assunzionale del 2014, eventualmente rinviata nel 2015, non soggiace alle descritte limitazioni introdotte dalla L. n. 190/2014. “
vista la recente Deliberazione Corte dei Conti Sez. autonomie n.19/2015, si chiede di sapere:
- essendo stata ultimata nel corrente mese la suddetta procedura concorsuale, in base basata sui suddetti presupposti 2014, rispetto della spesa personale, cessazione 2008, se è possibile procedere nel 2015, all’assunzione del vincitore, ovvero quali procedure attuare in base alle disposizioni normative sul ricollocamento del personale delle province.