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Versione completa: Art. 110 comma 1 Tuel e convenzione ai sensi dell'art 1 comma 557 legge 311/2004
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Può un comune (A) con meno di 5.000 abitanti effettuare una convezione, ai sensi dell'art 1 comma 557 della legge 311/2004, riconoscendo la P.O., ad un soggetto  di un altro comune (B) dove lo stesso, svolge un incarico a contratto, di Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art 110 comma 1 a tempo determinato per un anno e prorogabile fino alla scadenza naturale del mandato del sindaco? O è necessario che il soggetto sia dipendente di ruolo con contratto di pubblico impiego  e a  tempo indeterminato del comune (B)?
Sostengo  che l'art. 1  comma 557 si riferisce a lavoratori,  già incardinati nell'amministrazione che rilascia l'autorizzazione, con contratto di pubblico impiego a tempo indeterminato e non per gli incaricati ai sensi dell'art 110 comma 1 del Tuel., permettendo così  di essere considerati, di diritto, a tutti gli effetti dipendenti pubblici quando di per se, rimangano sempre rapporti di natura Fiduciaria ad intuitu personae.      
Cosa accadrebbe  se il Sindaco del comune (B) decidesse  di dimettersi?
Ed infine se il comune (A)  non rispetta i limiti imposti  del Patto di Stabilità e gli ulteriori vincoli in materia di assunzione del personale?
Non vi sono a parere di chi scrive preclusioni alla utilizzazione dell'articolo 1, comma 557 della legge n. 311/2004 per un dipendente a tempo determinato assunto ex articolo 110 TUEl. La norma parla infatti solamente di dipendenti a tempo pieno; mentre per i dipendenti in part time si possono applicare le deroghe previste dal DLgs n. 267/2000, che consentono due rapporti di lavoro in part time presso enti locali ai dipendenti di tale comparto. Non mi risultano interpretazioni consolidate in senso diverso.
Nel caso in cui il rapporto ex articolo 110 venisse meno cadrebbe il presupposto sulla cui base è stato costruito il rapporto stesso, che quindi verrebbe meno.
Trattasi comunque di nuova assunzione, per cui il mancato rispetto del patto determina la impossibilità di attivare questo istituto.
Arturo Bianco
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