Art. 37 c. 12 del DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81
12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
Nel caso in cui un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza venisse mandato al corso di formazione ex art. 37 del DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81, la trasferta potrà essere considerata anch’essa straordinario?
Esempio:
l’orario di lavoro del dipendente termina alle ore 16:00.
Il corso termina alle ore 18:00.
Il lavoratore rientra nella sede di lavoro alle ore 19:00.
Dalle 16:00 alle 18:00 verrà pagato attraverso l’istituto dello straordinario.
Dalle 18:00 alle 19:00 (tempo di viaggio) sarà pagato sempre come straordinario?
18-06-2015, 15:26
26-06-2015, 17:34
29-06-2015, 12:22
03-08-2015, 18:25
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