Art. 31 c. 5 del CCNL 14.09.2000
5. Il calendario scolastico, che non può in ogni caso superare le 42 settimane, prevede l’interruzione per Natale e Pasqua, le cui modalità attuative sono definite in sede di concertazione. In tali periodi e negli altri di chiusura delle scuole il personale è a disposizione per attività di formazione ed aggiornamento programmata dall’ente o per attività lavorative connesse al profilo di inquadramento fermo restando il limite definito nei commi precedenti. Attività ulteriori, rispetto a quelle definite nel calendario scolastico, possono essere previste a livello di ente, in sede di concertazione, per un periodo non superiore a quattro settimane, da utilizzarsi sia per le attività dei nidi che per altre attività d’aggiornamento professionale, di verifica dei risultati e del piano di lavoro, nell’ambito dei progetti di cui all’art.17, co.1, lett. a) del CCNL dell’1.4.1999; gli incentivi economici di tali attività sono definiti in sede di contrattazione integrativa decentrata utilizzando le risorse di cui all’art.15 del citato CCNL
Quesito
È legittimo contrattare l’aumento degli incentivi evidenziati in premessa in modalità separata dal resto della contrattazione e senza che sia ancora stata presentata al sindacato la costituzione del fondo?
08-05-2015, 09:36
13-05-2015, 05:08
L'Aran suggerisce che la contrattazione collettiva decentrata integrativa avvenga in una unica tornata contrattuale che disciplini contemporaneamente tutti gli istituti. Non vi sono vincoli contrattuali in questa direzione, per cui non può essere giudicata come illegittima una contrattazione cd a carciofo, cioè su singoli temi.
Non appare corretta un contrattazione che, ancorché su un solo istituto, si realizzi senza la preventiva costituzione del fondo per le risorse decentrate, soprattutto nel caso in cui la contrattazione non si limiti ad aspetti normativi, ma riguardi anche aspetti economici.
Si ricorda che la costituzione del fondo appartiene alla sfera delle attribuzioni dell'ente.
Arturo Bianco
Non appare corretta un contrattazione che, ancorché su un solo istituto, si realizzi senza la preventiva costituzione del fondo per le risorse decentrate, soprattutto nel caso in cui la contrattazione non si limiti ad aspetti normativi, ma riguardi anche aspetti economici.
Si ricorda che la costituzione del fondo appartiene alla sfera delle attribuzioni dell'ente.
Arturo Bianco