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Versione completa: CCDI senza OO.SS. e RSU
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ARAN raccolta sistematica delle disposizioni contrattuali
Composizione delle delegazioni
(art. 11 CCNL 23.12.1999)
1. Ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa, fatto salvo quanto previsto dall’art. 634, ciascun ente individua i dirigenti che fanno parte della delegazione trattante di parte pubblica.
2. Per le organizzazioni sindacali, fino alla costituzione delle RSU relative alle Aree della dirigenza, la delegazione è composta:
● dalle rappresentanze sindacali aziendali espressamente costituite per l’area della dirigenza dalle organizzazioni sindacali ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei CCNL della stessa area dirigenziale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali;
● dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del presente CCNL35.
3. Il dirigente che sia componente di una delle rappresentanze sindacali di cui all’art. 1036 non può essere soggetto di relazioni sindacali in nome dell’ente per l’area della dirigenza.


Art. 11 del CCNL 23/12/1999 comparto regioni - enti locali CCNL area della dirigenza 1998 – 2001

Composizione delle delegazioni
1. Ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa, fatto salvo quanto previsto dall’art. 6, ciascun ente individua i dirigenti che fanno parte della delegazione trattante di parte pubblica.
2. Per le organizzazioni sindacali, fino alla costituzione delle RSU relative alle Aree della Dirigenza, la delegazione è composta:
* dalle rappresentanze sindacali aziendali espressamente costituite per l’area della dirigenza dalle organizzazioni sindacali ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei CCNL della stessa area dirigenziale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali;
* dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del presente CCNL.
3. Il dirigente che sia componente di una delle rappresentanze sindacali di cui all’art. 10 non può essere soggetto di relazioni sindacali in nome dell’ente per l’area della dirigenza.

Orientamento ARAN

Con la presente si comunica che il nostro ente è sprovvisto di RSU della dirigenza.
Dovendo procedere alla stipula del contratto collettivo decentrato integrativo, si è proceduto ad invitare le OO.SS. firmatarie del CCNL.
Considerato che le Organizzazioni Sindacali hanno deciso di declinare l'invito.
Acclarato il fatto che la contrattazione non può avvenire senza una controparte, si chiede se la parte pubblica può contrattare direttamente con i dipendenti (dirigenti).

Risposta ARAN

Nel merito si fa presente che la composizione della delegazione trattantedi parte sindacale è definita dal CCNL. Nel caso di specie dall’art. 11 del CCNL 23/12/1999 (comparto regioni - enti locali CCNL area della dirigenza 1998 – 2001) ove è previsto che le RSU è uno dei soggetti necessari alla delegazione. Pertanto è escluso che si possano aprire le trattative con i soli rappresentanti delle organizzazioni sindacali o, come prospettato, contrattare con i dipendenti.

Conseguentemente si consiglia codesto comune di informare le OO.SS. rappresentative del comparto dell’impossibilità di poter svolgere la contrattazione integrativa in assenza della RSU e al contempo invitarle a indire le elezioni.

Quesito

Alla luce della normativa contrattuale e del parere ARAN riportati in premessa, si chiede di conoscere la legittimità di una contrattazione avvenuta nell’ente senza RSU e organizzazioni sindacali.
Quali sono le conseguenze?

Lo svolgimento di una contrattazione collettiva decentrata integrativa senza né le RSU né le organizzazioni sindacali è da considerare illegittima in quanto mancano i soggetti previsti dai contratti nazionali. Di conseguenza, a parere di chi scrive, gli effetti di tali contratti sono da giudicare come illegittimi per mancanza di una delle parti. Dubito che si possa parlare di nullità in quanto la stessa matura solamente in presenza di clausole che esplicitamente irrogano tale sanzione.
L'assenza delle RSU, con presenza delle organizzazioni sindacali, è nel giudizio dell'Ara fonte di illegittimità. Lo stesso non si può dire in caso di presenza della RSU e di assenza delle organizzazioni sindacali, sempre che ovviamente le stesse siano state invitate a partecipare.
Arturo Bianco
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