27-04-2015, 10:23
In riferimento al concorso pubblico indetto da questo Ente per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di istruttore tecnico, di cui al quesito posto in data 23 aprile 2015, con cortese celere risposta da parte del Dr. Arturo Bianco, visti i numerosi commenti in merito ai rigidi vincoli sulle assunzioni presso gli enti locali per il 2015 e 2016, dettati dal tanto discusso art.1 comma 424 legge n.190/2014 e viste le difficoltà interpretative in merito, gradirei chiarimenti sulle assunzioni nel 2015 programmate nel 2014 su cessazioni di anni precedenti, per cui finora non parevano esserci dubbi per il caso di questo stesso Ente.
Al riguardo sono opportune le seguenti informazioni:
il Comune è inferiore a 1000 abitanti, quindi non soggetto al patto, in regola con le spese del personale, cessazione dell’unità di personale maturata nel 2008; il concorso è stato indetto nel 2015, la procedura concorsuale avviata si basa su programmazione del fabbisogno del personale del 2014 (prima dell’entrata in vigore della L.190/2014), previi adempimenti art.34-bis D.Lgs. 165/2001, è stata espletata mobilità conclusa con esito infruttuoso a gennaio 2015.
Vista la suddetta norma (art.1 comma 424 L.190/2014) e Circ. F.Pubblica n.1/2015, vista la deliberazione Corte dei Conti n. 27/SEZAUT/2014 che richiama la deliberazione Sez. riunite Corte dei Conti n. 52/2010, con la quale è stato stabilito che “per gli enti non soggetti al patto di stabilità potevano essere ricoperte anche in anni successivi a quello immediatamente seguente tutte le cessazioni intervenute dal 2006 in poi”, si chiede di sapere:
- se è possibile procedere, ultimato il concorso suddetto, all’assunzione del vincitore,
oppure,
-concludere l’iter concorsuale e, ai fini dell’assunzione del vincitore, attendere nuove disposizioni normative dopo il ricollocamento del personale delle province.
E’ da rilevare che di recente è intervenuta la Deliberazione del 21 aprile /2015 n. 32/2015/PAR della Corte dei Conti Sezione Sardegna secondo la quale, in risposta ad un quesito di un Comune su procedura concorsuale avviata nel 2014 da concludersi nel 2015, conclude che “rimangono consentite le assunzioni a valere sui budget degli anni precedenti . … Pertanto, qualora le cessazioni siano intervenute nel 2013, la capacità assunzionale del 2014, eventualmente rinviata nel 2015, non soggiace alle descritte limitazioni introdotte dalla L. n. 190/2014. “
I dubbi restano e ovviamente si suggerisce prudenza onde evitare di incorrere nella sanzione di nullità in base alla succitata normativa.
Ringrazio e saluto
Al riguardo sono opportune le seguenti informazioni:
il Comune è inferiore a 1000 abitanti, quindi non soggetto al patto, in regola con le spese del personale, cessazione dell’unità di personale maturata nel 2008; il concorso è stato indetto nel 2015, la procedura concorsuale avviata si basa su programmazione del fabbisogno del personale del 2014 (prima dell’entrata in vigore della L.190/2014), previi adempimenti art.34-bis D.Lgs. 165/2001, è stata espletata mobilità conclusa con esito infruttuoso a gennaio 2015.
Vista la suddetta norma (art.1 comma 424 L.190/2014) e Circ. F.Pubblica n.1/2015, vista la deliberazione Corte dei Conti n. 27/SEZAUT/2014 che richiama la deliberazione Sez. riunite Corte dei Conti n. 52/2010, con la quale è stato stabilito che “per gli enti non soggetti al patto di stabilità potevano essere ricoperte anche in anni successivi a quello immediatamente seguente tutte le cessazioni intervenute dal 2006 in poi”, si chiede di sapere:
- se è possibile procedere, ultimato il concorso suddetto, all’assunzione del vincitore,
oppure,
-concludere l’iter concorsuale e, ai fini dell’assunzione del vincitore, attendere nuove disposizioni normative dopo il ricollocamento del personale delle province.
E’ da rilevare che di recente è intervenuta la Deliberazione del 21 aprile /2015 n. 32/2015/PAR della Corte dei Conti Sezione Sardegna secondo la quale, in risposta ad un quesito di un Comune su procedura concorsuale avviata nel 2014 da concludersi nel 2015, conclude che “rimangono consentite le assunzioni a valere sui budget degli anni precedenti . … Pertanto, qualora le cessazioni siano intervenute nel 2013, la capacità assunzionale del 2014, eventualmente rinviata nel 2015, non soggiace alle descritte limitazioni introdotte dalla L. n. 190/2014. “
I dubbi restano e ovviamente si suggerisce prudenza onde evitare di incorrere nella sanzione di nullità in base alla succitata normativa.
Ringrazio e saluto