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Versione completa: L.190/2014 - Mobilità volontaria
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Nella circolare della F.P. n. 1/2015, Linee guida in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e riguardante la disciplina del comma 424 dell'art. 1 L. 190/2014, troviamo riportato il seguente passaggio:
"Le regioni [...] e gli enti locali destinano il budget delle assunzioni relativo agli anni 2015 e 2016 alle finalità individuate dal comma."
e poi ancora:
"Il budget che è vincolato dalla legge è quello riferito alle cessazioni 2014 e 2015."

Dalla lettura di questi passaggi, non vedo perché un ente, senza capacità assunzionali, che vuole ricoprire un posto in dotazione organica non possa farlo mediante mobilità volontaria di dipendente da altro ente che non sia per forza di cose la provincia.

Inoltre, non nascondo che mi continuano a rimanere dei dubbi anche su quegli enti che invece sono dotati di capacità assunzionali derivanti da cessazioni, sopratutto ricordando tutte le volte che i giudici contabili hanno ribadito:
"... che la mobilità in entrata è libera (tra enti soggetti a disciplina limitativa) perché –come già detto- non genera una variazione della spesa complessiva allora deve affermarsi che il procedimento mobilità, per effetto del quale l’ente ricevente accoglie un dipendente, determina solamente uno spostamento di unità, finanziariamente neutro, tra due distinti enti, sicchè la suddetta operazione – essendo del tutto neutrale - non ha alcuna incidenza sulle capacità assunzionali dell’ente ricevente che saranno computate sulla base delle cessazioni per pensionamento, decesso o altre cause (ovviamente non conteggiando i posti vacanti per effetto di eventuali mobilità in uscita verso enti soggetti alla disciplina limitativa) avvenute nel corso dell’anno precedente."

Come è stato detto infatti dalla giurisprudenza “non costituiscono assunzioni per l’ente destinatario, gli ingressi di personale in mobilità” (Corte Conti, sez. contr. Lombardia, 15.4.2013, n. 140) che ha dunque ritenuto legittimo “procedere al reclutamento di personale da altri enti, tramite la procedura di mobilità volontaria, senza ricadere nei limiti della disciplina del turn-over, sempre che l’ente di provenienza sia ente sottoposto anch’esso a limitazioni sulla spesa per il personale.”

Questo nel rispetto del pregevole intento del legislatore di dare priorità al ricollocamento del personale in esubero delle medesime province.
Però letta così non si capisce perché non si possa pensare ad attuare una mobilità volontaria da un altro ente (magari anche per favorirne l'avvicinamento al proprio nucleo familiare) di un dipendente che contemporaneamente lascerebbe libero il posto nel proprio e al quale i dipendenti in esubero potrebbero tranquillamente accedere (magari anche con maggiore sollievo ed entusiasmo, ...vuoi per la posizione geografica dell'ente o per il prestigio, ...pensando ad una futura carriera).

Detto questo, vi chiedo di farmi sapere come la pensate e al gentilissimo dott. Bianco, la cortesia di darci un suo parere che possa fare luce su alcuni passaggi che probabilmente mi sono sfuggiti o complessivamente sulla questione della mobilità volontaria dopo il comma 424 dell'art. 1 L. 190/2014.
Grazie e saluti
D.V.
La lettura data dalla circolare della FFPP e dagli Affari regionali nella circolare n. 1/2015 in materia di mobilità volontaria mi trova molto perplesso. Anche a mio avviso le mobilità volontarie non entrano nei vincoli alle assunzioni se provenienti da enti soggetti a vincoli alle assunzioni. Per cui non so se altri soggetti non rileveranno questa "anomalia", che sembra motivata dalla scelta di spingere sul terreno della assunzione da parte di altre PA, in primo luogo regioni e comuni, del personale delle province.
Stante la durezza delle sanzioni imposte dal legislatore, nullità delle assunzioni, si consiglia prudenza nella fase attuale: l'applicazione della circolare, quantunque la sua lettura fosse superata, comunque esonera dalla maturazione di responsabilità.
Per cui prudentemente nuove mobilità possono essere indette nel 2015 solamente se riservate al personale delle province.
Arturo Bianco
In base alle ancora vigenti disposizioni di cui all’art. 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005), il quale dispone: “In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l’anno precedente”.

e in considerazione del fatto che all'interno del comma 424 dell'art. 1 della L. 190/2014 non vi è un chiaro (o esplicito) divieto all'attivazione di procedure di mobilità volontaria tra enti; ... quale valenza deve essere data, o come deve essere  valutata (a vostro avviso) l'indicazione presente all'interno della circolare n. 1/2015 della FFPP e dagli Affari regionali, che invece dispone:
"Non è consentito bandire nuovi concorsi a valere sui budget 2015 e 2016, né procedure di mobilità."?

Il termine "mobilità" usato in questo caso, non sarebbe più correttamente riferito a quella ex art. 30 comma 2bis del D.Lgs 165/2001 (c.d. mobilità per compensazione - imposta all'amministrazione), lasciando invece libera quella prevista dal comma 1 dell'art. 30 (c.d.  mobilità “volontaria” - scelta dall'amministrazione)?
[...questo perché, il comando, (così come anche il distacco), è "caratterizzato dalla utilizzazione della prestazione lavorativa e dalla temporaneità della stessa" e quindi possa risultare escluso dai divieti dei commi 424 e 425 della Legge di Stabilità 2015, consentendo così alle amministrazioni di eludere i divieti]

Inoltre sempre all'interno della circolare troviamo:
"Fintanto che non sarà implementata la piattaforma di incontro di domanda e offerta di mobilità presso il Dipartimento della funzione pubblica, è consentito alle amministrazioni pubbliche indire bandi di procedure di mobilità volontaria riservate esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area vasta."

...a differenza di molti commentatori, io in queste righe, non leggo un'ulteriore conferma del divieto di avviare procedure di mobilità volontaria tra enti ma, semplicemente la possibilità concessa agli enti (Fintanto che non sarà implementata la piattaforma di incontro di domanda e offerta...) di indire bandi  (in deroga a quanto fino a oggi previsto) riservati esclusivamente al personale di area vasta.

Voi che dite?
D.V.[u]
Gentilissimo,
vi è un contrasto interpretativo tra:
1) la circolare della FFPP ed AARR 1/2015 che consente di avviare nel 2015 e 2016, peraltro solamente fino a che la piattaforma telematica per favorire l'incontro tra domanda ed offerta di mobilità non sarà stata avviata, mobilitò riservate al personale degli enti di cd area vasta;
2 pareri delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti della Lombardia (85) e della Sicilia (119) che consentono la mobilità volontaria tout court.
Su come sarà risolto tale contrasto non ho al momento specifici elementi. Personalmente ritengo più convincente in termini di interpretazione della norma quanto suggerito dalle sezioni regionali della Corte dei Conti. Suggerisco prudenza perché penso che arriverà una interpretazione che permetta di superare i contrasti ed alla luce della sanzione della nullità prevista per la mancata applicazione della previsione legislativa.
Arturo Bianco
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