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Versione completa: "ausiliari del traffico" non privatizzati e previdenza Art. 208 Nuovo CdS
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Buongiorno.
Un Comune gestisce, con risorse umane interne, l'elevazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni accertate nelle aree stradali dedicate alla sosta a pagamento.
Questi colleghi, assimilabili agli "ausiliari del traffico", sono categorie B e sono gerarchicamente incardinati nel Corpo di Polizia Municipale, ma non sono vigili urbani veri e propri (porto d'armi ecc.), però al pari dei colleghi vv.uu. elevano contravvenzioni per il mancato pagamento della tariffa di sosta nelle "striscie blu".
Il Comune destina parte dei proventi premessi ad uno stanziamento destinato <<a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) [Corpi e servizi di polizia municipale]>> avvalendosi del comma 4. lettera c) Art. 208 DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285.
QUESITO: poiché il Comune non sforerebbe il Patto di Stabilità se incrementasse lo stanziamento premesso di una somma sufficiente a ricomprendere anche questi colleghi "ausiliari del traffico" nella previdenza che ne scaturisce, vi sono motivi ostativi a che ciò si realizzi?
Grazie
In premessa appare opportuno fare chiarezza sulla assimilazione agli ausiliari del traffico, in quanto questo istituto non esiste: o si è ausiliari del traffico o non lo si è. Il dettato normativo prevede la partecipazione a questo incentivo del personale del corpo di polizia locale. Si hanno dei dubbi che gli ausiliari del traffico possano essere inclusi tra il personale appartenente al corpo di polizia locale.
Arturo Bianco
Grazie per la risposta, neppure per me è facile definire "cosa" siano questi colleghi: sicuramente, la loro mansione prevalente ad oggi è elevare contravvenzioni per violazioni di sosta, commesse all'interno delle aree delimitate a parcheggio a pagamento del Comune da cui dipendono; sono categoria B, ex operai comunali, ora funzionalmente incardinati nel Corpo di Polizia Municipale; non sono sicuramente e) Corpi e servizi di polizia municipale e questa, secondo il Comune, è la causa ostativa a inserirli nel beneficio di cui al detto comma 4. lettera c) Art. 208.
Purtroppo non godono della ricaduta di un introito comunale alla cui costituzione partecipano, non da meno dei colleghi PM.
Non sembra che gli ausiliari del traffico possano essere considerati parte del corpo, in quanto non svolgono funzioni di polizia giudiziaria, di ausiliari di pubblica sicurezza o di polizia stradale. Essi non concorrono inoltre alla formazione del corpo. Per queste ragioni a mio avviso non possono essere inclusi tra i beneficiari della provvidenza. Ovviamente nulla impedisce che possano essere destinatari di specifici compensi previsti dai contratti
Arturo Bianco
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