Ci è pervenuto da un comune il seguente quesito:
ai sensi dell'art.2, comma 25 let.b) della L.244/2007 che abroga il comma 4 dell'art.82 del Tuel, essendo venuta meno la possibilità di corrispondere al consigliere, a richiesta, l'indennità di funzione in sostituzione del gettone di presenza, si chiede se è corretta l'interpretazione di ritornare al gettone di presenza per costoro dal 1.1.2008 qualora ad essi precedentemente sia stata concessa l'indennità di funzione.
Cosa ne pensate?
La lett. b) del comma 25 abroga i commi 4 e 6 dell’art. 82 TUEL, facendo venire meno la possibilità di trasformare il gettone di presenza in indennità di funzione e di cumulare entrambi gli emolumenti. Avendo applicazione la disposizione dal 1° gennaio, sembra evidente che, a partire da questa data, non può più essere corrisposta ai consiglieri l'indennità di funzione ma il solo gettone di presenza.
Si allega la nota dell'ANCI.
Volevo anch'io segnalare la nota anci riportata in rassegna stampa di paweb che si riporta:
Gettoni, stop non retroattivo
L'Anci offre alcuni chiarimenti sulla nuova normativa relativa ai compensi degli amministratori locali dettata dalla legge di bilancio.
Il blocco degli aumenti dei gettoni di presenza per i consiglieri comunali, stabilito dalla Finanziaria 2008 (art. 2, comma 25, lettera b, Legge n. 244/2007 ), non ha valore retroattivo e non si applica agli aumenti stabiliti prima dell'entrata in vigore della manovra.
La norma che permetteva al consiglio di aumentare i compensi dei propri componenti (art. 82, comma 11, D.Lgs. n. 267/2000 ) non incide, pertanto, sulle delibere già adottate, in quanto "l'annullamento di diritto" delle decisioni adottate in violazione del nuovo divieto non può intervenire prima dell'entrata in vigore del divieto stesso.
I gettoni aumentati precedentemente sono comunque sottoposti ai nuovi parametri che non consentono al loro ammontare mensile di superare il 25% dell'indennità prevista per il Sindaco o per il presidente di Provincia.
Il riferimento da utilizzare per definire i limiti sono le indennità originarie (tabella A del decreto n. 119/2000 del Ministero dell'Interno), mentre il taglio del 10% previsto dalla Finanziaria 2006 è da ritenersi implicitamente abrogato.
Lo stesso principio si applica in tutti i casi in cui indennità e gettoni sono fissati da un parametro percentuale.
Fonte: Il Sole 24 Ore n. 38 del 08/02/2008 pag. 33
Autore: Gianni Trovati