L'art. 13 del D.L. 90/2014 ha abrogato i commi 5 e 6 dell'art. 92 del D.Lgs. 163/2006, ma sembra non aver modificato nulla riguardo agli incentivi da erogare. E' possibile corrispondere gli incentivi al personale degli uffici tecnici solo sulla base del regolamento approvato ex legge 109/94? Praticamente il responsabile dell'ufficio senza passare in delegazione trattante, emette determina di liquidazione e chiede che l'importo venga inserito in busta paga, preoccupandosi solo di inserire la dicitura" i compensi di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/06 non superano la retribuzione annua lorda". La cosa che appare più assurda e che sulle progettazioni vengono sempre e comunque pagati professionisti esterni.
Grazie
Occorre darsi un regolamento, in particolare alla luce delle previsioni del DL 90/014, che hanno radicalmente modificato le disposizioni precedentemente in vigore in numerosissimi punti, a partire dalla riduzione del 20% e dalla esclusione dei dirigenti, ed inoltre -ad esempio- per la esclusione della incentivazione degli strumenti urbanistici, delle manutenzioni etc. L'erogazione senza una norma regolamentare è da definire come illegittima. Le risorse devono comunque essere inserite nel fondo per la contrattazione decentrata e la contrattazione decentrata deve decidere la ripartizione. Con le nuove regole si deve stare nel tetto del 50% del trattamento economico in godimento. Sulla erogazione in caso di progettazione svolta all'esterno, ovviamente solamente per le altre figure (quali direttore lavori, rup, supporto al rup, collaudatore e responsabile della sicurezza) vi sono pareri opposti tra le sezioni di controllo regionali della Corte dei Conti.
Arturo Bianco
Il principio da utilizzare è di cassa o di competenza? E' stata presentata una determinazione di liquidazione che riguarda una opera pubblica aggiudicata prima dell'entrata in vigore del D.L. 90/14 ed il riparto è stato effettuato sulla base di un regolamento approvato nel 1998. E' leggittimo questo atto?
Sulla base delle indicazioni delle sezioni riunite di controllo della Corte dei Conti n. 7/2009 si applica al calcolo degli incentivi per la realizzazione di opere pubbliche il cd principio di competenze. Sulla scorta delle disposizioni di cui al DL n. 90/2014 le sezioni riunite di controllo della Corte dei Conti dell'Emilia-Romagna e della Lombardia hanno ribadito la necessità di continuare ad applicare tale principio. Alla luce di queste indicazioni appare corretto il comportamento dell'ente di liquidare i compensi per attività svolte prima della entrata in vigore del DL n. 90/2014 con le regole in vigore nell'ente, anche se il regolamento del 1998 appare sicuramente datato ed occorre verificare se esso è coerente con le disposizioni previgenti. Il che segnala la assoluta necessità per l'ente di darsi un nuovo regolamento in linea con le previsioni del DL n. 90/2014.
Arturo Bianco