Art. 91 DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267
4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.
Art. 6 LEGGE 15 maggio 1997, n. 127
21. Per gli enti locali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo. La disposizione di cui al presente comma ha efficacia a decorrere dal 4 dicembre 1996.
Quesito
Alla luce della normativa sopra citata, l’istituto dello scorrimento della graduatoria può essere utilizzato solo per il rimpiazzo di posti resisi vacanti solo in seguito a pensionamenti?
15-10-2014, 18:08
24-10-2014, 19:44
24-10-2014, 21:18
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