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Versione completa: Mobilità contestuale
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Per quanto riguarda gli enti locali le disposizioni contenute all'art. 6, comma 20, del d.p.r. 268/1987 (il quale consentiva il trasferimento del personale tra enti diversi, a domanda del dipendente motivata e documentata e previa intesa delle due amministrazioni, anche in caso di contestuale richiesta da parte di due dipendenti di corrispondente livello professionale) sono state abrogate e, pertanto, non più operanti.

Quesito

Il fatto che la norma sia stata abrogata comporta l’impossibilità di attuare la mobilità contestuale?

Di seguito la norma abrogata

20 Oltre alla mobilità di cui sopra è consentito il trasferimento de] personale tra enti diversi, a domanda del dipendente motivata e documentata e previa intesa delle due Amministrazioni anche in caso di contestuale richiesta da parte di due di dipendenti di corrispondente livello professionale. Dei singoli provvedimenti viene data preventiva informazione alle Organizzazioni Sindacali. E’ consentito altresì il trasferimento di personale  tra gli Enti destinatari del presente decreto e tra questi e gli Enti del comparto sanità. a  domanda motivata e documentata del dipendente interessato, previa intesa tra gli Enti e  contrattazione con le Organizzazioni Sindacali a condizione dell'esistenza di posto vacante di  corrispondente qualifica e profilo professionale nell’ Ente di destinazione

Sulla base delle previsioni di cui all'articolo 30 del DLgs n. 165/2001, per come modificato da ultimo dal DL n. 90/2014, è necessario che le procedure di mobilità siano effettuate sulla base di criteri predeterminati e selettivi e preceduti da adeguata pubblicità. Tali indicazioni non sembrano consentire a giudizio di chi scrive la mobilità riservata o per compensazione.
Arturo Bianco
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