30-09-2014, 10:01
30-09-2014, 18:06
Sebbene il quesito vada posto nella sezione del "dr. D'Aristotile - bilancio armonizzato", si può affermare quanto segue, con riferimento al punto B.2.1 del DMEF del 15/07/14 (cd. "decreto monitoraggio 2014").
Il FPV incide sul saldo rilevante ai fini del PSI solo per la parte corrente e secondo la seguente formula:
ALLE ECN (entrate correnti nette rilevanti ai fini del patto)
SI AGGIUNGE
E11 Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di entrata)
E SI SOTTRAE
S0 Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di spesa).
Il FPV incide sul saldo rilevante ai fini del PSI solo per la parte corrente e secondo la seguente formula:
ALLE ECN (entrate correnti nette rilevanti ai fini del patto)
SI AGGIUNGE
E11 Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di entrata)
E SI SOTTRAE
S0 Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di spesa).
25-11-2014, 18:14
Può essere interessante richiamare la FAQ 28 di Arconet
Domanda n. 28:
Per gli enti in sperimentazione che effetti produce l’utilizzo del fondo pluriennale vincolato ai fini del calcolo del saldo di competenza mista previsto dalla disciplina del patto di stabilità interno?
Al riguardo si rappresenta che, nel bilancio 2012 il fondo pluriennale vincolato è determinato ai sensi di quanto previsto all’articolo 14 del DPCM 28 dicembre concernente le modalità di attuazione della sperimentazione ed iscritto nel bilancio autorizzatorio servendosi dell'avanzo di amministrazione vincolato.
Risposta:
In risposta al quesito postosi rappresenta che il fondo pluriennale vincolato, come definito nel paragrafo 5.4 dell’allegato n. 2 al DPCM 28 dicembre 2011, incide sul saldo di competenza mista del patto di stabilità interno, solo per la parte corrente.
Al fine di tenere conto della definizione di competenza finanziaria potenziata nell’ambito della disciplina del patto di stabilità interno, l’ammontare degli accertamenti di parte corrente considerato ai fini del saldo espresso in termini di competenza mista è incrementato dell’importo definitivo del fondo pluriennale vincolato di parte corrente iscritto tra le entrate del bilancio di previsione ed è nettizzato dell’importo definitivo del fondo pluriennale di parte corrente iscritto tra le spese del medesimo bilancio di previsione.
+ Accertamenti correnti 2012 validi per il patto
+ Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di entrata)
- Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di spesa)
= Accertamenti correnti 2012 adeguati all’utilizzo del fondo pluriennale vincolato di parte corrente
Ai fini del calcolo sopra indicato si fa riferimento al fondo pluriennale di parte corrente, determinato al netto delle entrate escluse dal patto di stabilità interno.
Al riguardo si ipotizza che:
nell'anno 2011 si sono verificate le seguenti operazioni:
1) accertate entrate correnti per € 6.000 , (e quindi conteggiati nel saldo di competenza mista 2011), rilevanti ai fini patto 2011, e incassate € 5.000. La somma residua pari ad € 1.000,è esigibile nel 2013.
2) Impegnate spese correnti per € 7.000 e pagate per € 2.000. La differenza di € 5.000 è esigibile nel 2013.
nel bilancio di previsione 2013 predisposto prima del riaccertamento dei residui effettuato ai sensi dell’articolo 14 del DPCM 28 dicembre 2012 risultavano stanziamenti di entrata corrente e di spesa corrente per € 20.000
Con riferimento all’esempio ipotizzato si rappresenta il seguente utilizzo del fondo pluriennale vincolato e le seguenti modalità di calcolo del saldo di competenza mista (per la parte corrente):
1) il residuo attivo di 1.000 è cancellato dall’elenco dei residui attivi del 2012 e la relativa entrata è riaccertata con imputazione all’esercizio 2013;
2) Il residuo passivo di 5.000 è cancellato dall’elenco dei residui passivi del 2012 e la relativa spesa è impegnata con imputazione all’esercizio 2013:
3) Ipotizzando che il riaccertamento dei residui riguardi solo le entrate e le spese di cui alle lettere 1 e 2, il fondo pluriennale vincolato determinato ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera b) del DPCM 28 dicembre 2011, ammonta a 4.000 (5000 – 1000). Il fondo di 4.000 unitamente all’entrata di 1000 (già accertata) costituisce la copertura all’impegno di 5.000 ed è destinato ad essere interamente utilizzato nel corso del 2013 (pertanto alla fine del 2013 il fondo pluriennale in uscita sarà azzerato);
4) A seguito del riaccertamento, agli stanziamenti di entrata 2013 si aggiunge lo stanziamento di 1000 derivante dal riaccertamento (già accertato ai sensi del citato articolo 14) e il fondo pluriennale vincolato di 4000, mentre agli stanziamenti di spesa 2013 si aggiunge lo stanziamento di 5000 derivante dal riaccertamento (già impegnato ai sensi del citato articolo 14).
5) Se nel corso del 2013 tutti le entrate e le spese stanziate sono accertate e impegnate ai fini del patto di stabilità interno avremo la seguente situazione del 2013:
+ Accertamenti correnti 2013 validi per il patto € 21.000
+ Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di entrata) € 4.000
- Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di pesa) €-
= Accertamenti correnti 2013 € 25.000
Tali accertamenti correnti adeguati all’utilizzo del fondo pluriennale saranno confrontati con gli impegni correnti dell’esercizio, pari a 25.000, con un saldo pari a zero, esattamente corrispondente al saldo che si sarebbe determinato se l’ente non avesse partecipato alla sperimentazione (accertamenti correnti pari a 20.000 – impegni correnti pari a 20.000 = 0).
Domanda n. 28:
Per gli enti in sperimentazione che effetti produce l’utilizzo del fondo pluriennale vincolato ai fini del calcolo del saldo di competenza mista previsto dalla disciplina del patto di stabilità interno?
Al riguardo si rappresenta che, nel bilancio 2012 il fondo pluriennale vincolato è determinato ai sensi di quanto previsto all’articolo 14 del DPCM 28 dicembre concernente le modalità di attuazione della sperimentazione ed iscritto nel bilancio autorizzatorio servendosi dell'avanzo di amministrazione vincolato.
Risposta:
In risposta al quesito postosi rappresenta che il fondo pluriennale vincolato, come definito nel paragrafo 5.4 dell’allegato n. 2 al DPCM 28 dicembre 2011, incide sul saldo di competenza mista del patto di stabilità interno, solo per la parte corrente.
Al fine di tenere conto della definizione di competenza finanziaria potenziata nell’ambito della disciplina del patto di stabilità interno, l’ammontare degli accertamenti di parte corrente considerato ai fini del saldo espresso in termini di competenza mista è incrementato dell’importo definitivo del fondo pluriennale vincolato di parte corrente iscritto tra le entrate del bilancio di previsione ed è nettizzato dell’importo definitivo del fondo pluriennale di parte corrente iscritto tra le spese del medesimo bilancio di previsione.
+ Accertamenti correnti 2012 validi per il patto
+ Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di entrata)
- Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di spesa)
= Accertamenti correnti 2012 adeguati all’utilizzo del fondo pluriennale vincolato di parte corrente
Ai fini del calcolo sopra indicato si fa riferimento al fondo pluriennale di parte corrente, determinato al netto delle entrate escluse dal patto di stabilità interno.
Al riguardo si ipotizza che:
nell'anno 2011 si sono verificate le seguenti operazioni:
1) accertate entrate correnti per € 6.000 , (e quindi conteggiati nel saldo di competenza mista 2011), rilevanti ai fini patto 2011, e incassate € 5.000. La somma residua pari ad € 1.000,è esigibile nel 2013.
2) Impegnate spese correnti per € 7.000 e pagate per € 2.000. La differenza di € 5.000 è esigibile nel 2013.
nel bilancio di previsione 2013 predisposto prima del riaccertamento dei residui effettuato ai sensi dell’articolo 14 del DPCM 28 dicembre 2012 risultavano stanziamenti di entrata corrente e di spesa corrente per € 20.000
Con riferimento all’esempio ipotizzato si rappresenta il seguente utilizzo del fondo pluriennale vincolato e le seguenti modalità di calcolo del saldo di competenza mista (per la parte corrente):
1) il residuo attivo di 1.000 è cancellato dall’elenco dei residui attivi del 2012 e la relativa entrata è riaccertata con imputazione all’esercizio 2013;
2) Il residuo passivo di 5.000 è cancellato dall’elenco dei residui passivi del 2012 e la relativa spesa è impegnata con imputazione all’esercizio 2013:
3) Ipotizzando che il riaccertamento dei residui riguardi solo le entrate e le spese di cui alle lettere 1 e 2, il fondo pluriennale vincolato determinato ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera b) del DPCM 28 dicembre 2011, ammonta a 4.000 (5000 – 1000). Il fondo di 4.000 unitamente all’entrata di 1000 (già accertata) costituisce la copertura all’impegno di 5.000 ed è destinato ad essere interamente utilizzato nel corso del 2013 (pertanto alla fine del 2013 il fondo pluriennale in uscita sarà azzerato);
4) A seguito del riaccertamento, agli stanziamenti di entrata 2013 si aggiunge lo stanziamento di 1000 derivante dal riaccertamento (già accertato ai sensi del citato articolo 14) e il fondo pluriennale vincolato di 4000, mentre agli stanziamenti di spesa 2013 si aggiunge lo stanziamento di 5000 derivante dal riaccertamento (già impegnato ai sensi del citato articolo 14).
5) Se nel corso del 2013 tutti le entrate e le spese stanziate sono accertate e impegnate ai fini del patto di stabilità interno avremo la seguente situazione del 2013:
+ Accertamenti correnti 2013 validi per il patto € 21.000
+ Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di entrata) € 4.000
- Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di pesa) €-
= Accertamenti correnti 2013 € 25.000
Tali accertamenti correnti adeguati all’utilizzo del fondo pluriennale saranno confrontati con gli impegni correnti dell’esercizio, pari a 25.000, con un saldo pari a zero, esattamente corrispondente al saldo che si sarebbe determinato se l’ente non avesse partecipato alla sperimentazione (accertamenti correnti pari a 20.000 – impegni correnti pari a 20.000 = 0).