Il personale in convenzione ex art.14 C.C.N.L. EE.LL 2004 ha diritto al rimborso spese viaggio per raggiungere la sede del Comune convenzionato? Esiste un parere ARAN n. 1672/2014 che chiarisce in linea generale che è possibile. La convenzione tace su tale possibilità. Ringrazio per risposta.
Altro chiarimento può svolgere lavoro per 48 ore trattasi di convenzione traComuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti.
Ringrazio per risposta.
I dipendenti utilizzati in convenzione sulla base delle previsioni dell'articolo 14 del CCNL 22.1.2004 possono ricevere il rimborso delle spese di viaggio per gli spostamenti nel comune diverso. Analogamente nel caso di convenzioni tra comuni ed unioni. Si deve pervenire a questo conclusione, che possiamo considerare consolidata, in analogia alle indicazioni dettate per i segretari, in quanto non si tratta di missioni, ma di modifica della sede di lavoro. Occorre utilizzare tutte le cautele necessarie perché queste spese siano contenute, con rigida definizione quindi dei casi in cui il compenso va erogato.
Nel caso di convenzioni tra comuni il tetto dell'orario di lavoro rimane quello ordinario, quindi 36 ore settimanali. Si può arrivare a 48 ore solamente se si utilizza la norma speciale prevista per i comuni fino a 5.000 abitanti, le unioni e le comunità montane dal comma 557 della legge n. 296/2006.
Arturo Bianco
grazie per la cortese e sollecita risposta.