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Versione completa: Nullaosta alla mobilità
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Art. 4 del d.l. 90-2014 convertito con modificazioni dalla legge 114-2014

(Mobilità obbligatoria e volontaria)

1. I commi da 1 a 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza.


Quesito
Alla luce della normativa sopra citata, il nullaosta è una deliberazione di giunta comunale o una determinazione dirigenziale?

Il dettato dell'articolo 30 del DLgs n. 165/2001, per come modificato da ultimo dal DL n. 90/2014, ha eliminato il riferimento al parere dei dirigenti nella mobilità volontaria, sia per la fuoriuscita dall'ente sia per la presa in servizio. Ed ha formalizzato la necessità del consenso dell'amministrazione. Il che sembrerebbe andare nella direzione di ritenere che si debba esprimere la giunta sulla richiesta di mobilità in uscita. A parere di chi scrive questa conclusione non è coerente con le indicazioni dettate dalla normativa sulla separazione delle competenze tra organi politici e dirigenti, non prevedendo una deroga espressa a tale principio. Per cui si ritiene che debbano esprimersi i dirigenti e che la giunta possa/debba formulare indicazioni di carattere generale, nella forma della direttiva.
Arturo Bianco
chiedo parere sulla seguente questione:
nel piano delle assunzioni del decorso anno era prevista nel mio Comune la copertura di un posto vacante di pari qualifica mediante mobilità interna tra aree, e l'amministrazione ha pubblicato apposito avviso, dove veniva tra l'altro stabilito un "previo nulla osta del responsabile del servizio". Ho fatto subito domanda poichè i criteri predeterminati (anzianità di servizio) inequivocabilmente privilegiavano la mia posizione. A distanza di un anno il responsabile del servizio e l'amministrazione non si sono pronunciati (forse non si aspettavano la mia domanda) ed il segretario comunale responsabile del procedimento di mobilità (attualmente anche responsabile anticorruzione) non ha concluso il procedimento.
Chiedo: può il segretario non concludere il procedimento e l'amministrazione non procedere alla mobilità per la quale aveva pubblicato l'avviso, nella considerazione che nel piano delle assunzioni di quest'anno non viene menzionata la copertura del medesimo posto (ma questo potrebbe anche essere ovvio, dato che la copertura di quel posto era prevista per il deccorso anno, ma non e stata ancora affettuata).  
E' erroneo che l'ente inserisca la mobilità interna nel piano delle assunzioni. L'ente ha l'obbligo di dare risposta alla sua domanda e di concludere il procedimento. L'ente può motivatamente annullare la procedura, ma deve comunque esprimersi.
Arturo Bianco
Se non si esprime, posso agire solo per vie legali (cosa che non ho intenzione di fare) ?
Voci di corridoio mormorano per la mobilità sul posto di cat. D promessa dal segretario (responsabile anticorruzione) ad un vigile urbano di cat. C, ritenuto inabile alla mansione.
Quali strumenti ho a disposizione per difendere una mia prerogativa, tolti quelli legali che hanno costi onerosi e per me non sostenibili ?.
Poi qualcuno dice che servono ancora i segretari comunali e che la PA non funziona per colpa dei fannulloni.
Gentilissimo,
può fare valere le sue ragioni sul piano legale ovvero riuscendo a convincere, anche esercitando in mix di minacce e di argomenti di convincimento.
Come in tutte le categorie vi sono differenze, complessivamente i segretari svolgono a mio avviso una funzione importante e generalmente la fanno bene.
Arturo Bianco
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