Nella raccolta sistematica delle disposizioni contrattuali Area II (Dirigenza Regioni ed Autonomie locali) di Settembre 2012 a pag. 36
http://www.aranagenzia.it/attachments/ar...t_2012.pdf
ritroviamo in alto la norma che consente ai dirigenti di non chiedere il nullaosta per poter procedere alla mobilità
(art. 16 CCNL 23.12.1999)
1. Qualora il dirigente presenti domanda di trasferimento ad altra amministrazione del Comparto che vi abbia dato assenso, il nullaosta dell’amministrazione di appartenenza è sostituito dal preavviso di 4 mesi.
E in fondo alla pagina c’è la seguente nota dell’aran:
"Questa disciplina contrattuale non sembra essere ulteriormente applicabile alla luce della nuova formulazione dell’art. 30 del D.Lgs.n.165/2001"
Quesito
Con ogni probabilità l’aran con quel commento a piè di pagina intende inapplicabile l’articolo 16 CCNL 23.12.1999, in quanto norma superata dalla legge.
L’articolo 30 c. 2.2 del DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 dice:
2.2. Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
Voi cosa ne pensate? I dirigenti devono chiedere il nullaosta o possono procedere alla mobilità dando il semplice preavviso?
12-09-2014, 07:17
23-09-2014, 23:31
La questione è da considerare aperta, anche se occorre propendere per la disapplicazione della disposizione che consente la mobilità ai dirigenti anche con il parere contrario dell'ente, alla luce in particolare della limitazione delle materie oggetto di contrattazione collettiva dopo l'entrata in vigore del DLgs n. 150/2009. Con questa norma il legislatore ha escluso le scelte organizzative dalle materie su cui la contrattazione è possibile. Il considerare abrogata questa disposizione è rafforzato dal nuovo testo ricordato dell'articolo 30 del DLgs n. 165/2001.
Arturo Bianco
Arturo Bianco