PAWEB Forum

Versione completa: Reperibilità telefonica del dirigente
Attualmente stai guardando una versione ridotta del contenuto. Per vedere [b]la[/b] versione completa, clicca qui

Visto l’indirizzo della Corte di Giustizia, che ha affermato la necessità di periodi di riposo adeguati ed effettivi da un lato per consentire il recupero delle energie psicofisiche, e dall’altro per prevenire i rischi di alterazione della sicurezza e salute dei lavoratori;

Visto l’art. 36 della Costituzione che testualmente recita: “… Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale ...”;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 che stabilisce che “Il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore";

Visto l'art. 600 del Codice di procedura Penale che è del seguente tenore: "Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative …. che ne comportino lo sfruttamento … è punito con la reclusione da otto a venti anni….
La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante …. minaccia, …. abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità ….
";

Considerato che la reperibilità telefonica del dirigente non comporta il suo intervento in loco, ma, in ogni caso, implica l’interruzione del suo riposo, in quanto obbligato a risolvere la situazione di emergenza verificatasi;

Si pone il seguente quesito.

Quesito

Può un dirigente essere obbligato ad essere reperibile (anche se solo telefonicamente) 24 ore su 24 per 365 giorni annui?
L'obbligo sopracitato può incidere sul tessuto psicofisico del lavoratore tale da configurare una violazione delle norme su salute e sicurezza?
Esiste giurisprudenza in merito?

Non mi risulta giurisprudenza, quanto meno per i dirigenti. Sicuramente la previsione di una reperibilità permanente, 24 ore al giorno per 365 giorni all'anno, appare eccessiva, ingiustificata e potenzialmente lesiva della sfera di riposo da garantire ad un dirigente. Ma non vi sono dubbi che il dirigente possa essere impegnato a garantire la sua reperibilità telefonica per un arco temporale più breve. Quali sono i margini non è chiaro e non è fissato da alcuna disposizione. Per i dipendenti sono sei turni di reperibilità al mese; ovviamente per i dirigenti l'impegno richiesto è di gran lunga maggiore.
Arturo Bianco

Sta di fatto gentilissimo dott. Bianco che il diritto al riposo, con queste modalità viene calpestato. Nei fatti, l’amministrazione impedisce l’effettivo godimento del riposo. L’unica cosa che rimane da fare è chiedere la convocazione innanzi alla Commissione Provinciale di conciliazione per l'espletamento del tentativo facoltativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410 c.p.c. come modificato dall'art. 31 della legge 183/2010.

Lei cosa mi consiglia?


Ritengo che sia opportuno segnalare all'ente per iscritto la condizione di grave difficoltà e la violazione di principi sostanziali del diritto del lavoro, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali. Nel caso di mancata risposta o risposta negativa, si può sicuramente adire la commissione provinciale di conciliazione e, in caso di ulteriore esito negativo, proporre ricorso al giudice ordinario.
Arturo Bianco
Referenza dell'URL