Alla luce della sentenza in oggetto, gli ordini di servizio, atti a chiedere prestazioni al di fuori dell’orario di lavoro, possono esser fatti solo a due condizioni:
1. un contratto decentrato integrativo che lo dispone;
2. situazione di eccezionale gravità e urgenza.
Qualcuno riesce a confermarmi, quanto sopra espresso?
Alla luce della discutibile sentenza della Cassazione, che non sembra tenere conto delle previsioni del DL n. 66/2003 e che modifica le indicazioni Aran per le quali le PA possono imporre il lavoro straordinario quando il CCNL fissa il tetto massimo individuale annuale, le prestazioni di lavoro straordinario possono essere imposte solamente in caso di situazione di eccezionale gravità. Non si vede lo spazio per la contrattazione decentrata in questa materia.
Arturo Bianco