Può un farmacista comunale inquadrato nella categoria D3 (CCNL Comparto Regioni e autonomie locali) trasferirsi per mobilità itercompartimentale in sanità come “Dirigente Farmacista Ospedaliero” (CCNL Dirigenti Area III (Sanitaria, professionale tecnica e amministrativa))?
La mobilità è ammessa tra tutti i comparti del pubblico impiego per figure che appartengano alla stessa categoria ed abbiano lo stesso profilo professionale. Tra le PA che sono soggette a vincoli alle assunzioni esse non entrano nel tetto alle nuove assunzioni. Per dare una risposta alla questione specifica occorre confrontare i due profili professionali: se nella sanità la figura è inquadrata come dirigente e nell'ente locale come D3 vi è una ragione ostativa insormontabile, in quanto la categoria di inquadramento è differente ed addirittura nella sanità appartiene all'area della dirigenza e non del personale del comparto.
Arturo Bianco